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Friday, December 30, 2005

circolare INPS su Benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA

ecco il link:

http://www.amblav.it/Download/INPS-Circolare_n116_11-11-2005.pdf



ecco la bozza del documento:


Direzione Centrale
delle Prestazioni


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 11 Novembre 2005 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 116 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di
Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine.
Riconsiderazione della disposizione contenuta nella legge 24 dicembre
2003, n. 350, articolo 3, comma 133.


SOMMARIO: I lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da
cloro, nitro e ammine, hanno diritto al beneficio previdenziale consistente
nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia a
fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.

Introduzione
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, all’articolo 3, comma 133, così dispone: “I benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro,
nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di
esposizione, a decorrere dal 2004”.

Con circolare n. 78 del 2004 sono stati forniti i criteri applicativi del citato articolo 133 in
conformità alle osservazioni a suo tempo formulate in materia dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Al punto 1- “Entità del beneficio pensionistico” della richiamata circolare n. 78, è stato
precisato che “In applicazione della disposizione citata, tenuto conto della modifica
operata dall’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326, in favore dei
lavoratori interessati, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine,
indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai
soli fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche ai
fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima.”
A seguito di una riconsiderazione della disposizione in oggetto e della ratio ad essa
sottostante, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 21 ottobre 2005,
ha precisato che “la disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del
beneficio previdenziale, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992
riconosciuto dall’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello
stabilimento ex Acna di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previdenti alla data del 2
ottobre 2003”.
Pertanto, a modifica dei criteri applicativi indicati al punto 1 della citata circolare n. 78 del
2004 si forniscono le seguenti istruzioni in conformità alle osservazioni da ultimo
formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel contempo si confermano le istruzioni fornite negli altri punti della citata circolare n.
78.
1- Entità del beneficio pensionistico
In favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al
rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla
prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.
2- Ricostituzioni
Le pensioni già liquidate o ricostituite con il riconoscimento del beneficio pensionistico in
applicazione delle istruzioni fornite al citato punto 1 della circolare n. 78, devono essere
ricostituite secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.
Gli importi arretrati spettanti per effetto della moltiplicazione dei periodi di esposizione per
il coefficiente di 1,5, utile per il diritto e per la misura della prestazione, in luogo di quelli in
precedenza corrisposti per effetto dell’applicazione del coefficiente di 1,25 ai soli fini della
misura della prestazione, sono da riconoscere con decorrenza non anteriore al 1° febbraio
2004, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003.
3- Procedure
Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state modificate
al fine di attribuire i benefici previdenziali di cui trattasi.
Con apposito messaggio verranno comunicate le relative istruzioni operative.
Il Direttore Generale
Crecco

La convenzione commissario/provincia di cuneo

PRESO ATTO
che il sito Cengio-Saliceto (comprensivo dell’ex A.C.N.A. C.O. di Cengio) è stato individuato quale sito da bonificare di interesse nazionale con Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e che, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 2986 del 31 maggio 1999, era stato nominato un Commissario Delegato, nella persona del Dott. Stefano Leoni, per provvedere al controllo dell’esecuzione degli interventi messi in atto all’interno dell’area perimetrata, nonché per procedere alla rendicontazione delle attività di monitoraggio dei singoli interventi e di tutta la situazione ambientale;
RILEVATO
che la citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedeva che il Commissario Delegato poteva avvalersi, per il compiuto adempimento delle attività ad esso assegnate, anche degli Enti territorialmente competenti, riconoscendo agli stessi le spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impegnato;
VISTA
la D.G.P. n. 324 del 07/05/2003, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tra il Commissario Delegato, nominato con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per provvedere agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cengio-Saliceto (ivi compreso l’ex stabilimento ACNA C.O. di Cengio) e la Provincia di Cuneo per l’esecuzione di attività di controllo e di supporto istruttorio allo stesso Commissario;
PRESO ATTO
che la Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dall’Assessore all’Ambiente della Provincia di Cuneo e dal Commissario Delegato per la bonifica del sito di interesse nazionale Cengio-Saliceto, dr. Stefano Leoni, a Cengio, in data 13/05/2003, così come avvenuto per la Provincia di Savona, competente per territorio;
CONSIDERATO
che tale Convenzione è scaduta il 20 dicembre 2004 e che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 3455 del 05/08/2005, è stato nominato il nuovo Commissario Delegato, Dott. Giuseppe Romano che, nella riunione tenutasi a Cengio il 17/08/2005 ha confermato la prosecuzione delle attività legate alla bonifica del sito di interesse nazionale Cengio-Saliceto;
RILEVATO
che il nuovo Commissario Delegato, Dott. Giuseppe Romano ha provveduto ad inviare, con nota prot. n. 280/2005/UC del 23/08/2005, la bozza della convenzione tra l’Ufficio del Commissario Delegato e la Provincia di Cuneo, finalizzata ad arginare lo stato di emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
EVIDENZIATA
la necessità di una cooperazione attiva tra le Province territorialmente interessate (Cuneo e Savona) per il compiuto adempimento delle attività disciplinate dalla convenzione;
PRESO ATTO
che il nuovo Commissario intende addivenire alla stipula di detta convenzione con la massima urgenza, al fine di proseguire con continuità le attività di controllo e monitoraggio sulle operazioni di risanamento ambientale nel sito di cui sopra;
DATO ATTO
altresì che la durata dell’ allegata Convenzione è stabilita fino al 31/12/2006, con decorrenza dalla data della sottoscrizione;
VISTE
le Ordinanze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronunciate in data 28/10/2005 prot. nn. 434, 435 e 436/2005/UC/IVA;VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO
il D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i.VISTO il parere tecnico favorevole all’adozione del presente provvedimento espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del richiamato D.Lgs. 267/2000;
ATTESO
che la documentazione di cui sopra risulta allegata gli atti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERA
- di approvare la nuova bozza di Convenzione tra il Commissario Delegato per lo stato di emergenza nel territorio di Cengio-Saliceto e la Provincia di Cuneo, per l’esecuzione di alcune attività riguardanti il controllo, comprensivo dell’accertamento di eventuali irregolarità ambientali o inadempienze e il monitoraggio sulle operazioni di risanamento ambientale in corso di svolgimento e da svolgersi nel sito di interesse nazionale Cengio-Saliceto, ricadenti nel territorio cuneese, nonché il coordinamento delle funzioni riguardanti la verifica degli obiettivi di bonifica;
- di dare atto che la succitata bozza di Convenzione è composta da 9 articoli e che la stessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dare atto che il Presidente – o suo delegato - provvederà alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento, é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;
- di dare atto altresì che, in relazione al presente provvedimento é stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di dichiarare per l’urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Posto ai voti il provvedimento, con votazione palese, risulta approvato all’unanimità.
Parimenti all’unanimità, con separata votazione, ne viene dichiarata l’immediata eseguibilità.
CONVENZIONE
per l’esecuzione di alcune attività riguardanti il controllo, comprensivo dell’accertamento di eventuali irregolarità ambientali o inadempienze, e il monitoraggio sulle operazioni di risanamento ambientale in corso di svolgimento e da svolgersi nel sito di interesse nazionale Cengio-Saliceto, ricadenti nel territorio cuneese, nonché il coordinamento delle funzioni riguardanti la verifica degli obiettivi di bonifica.
TRA
Il Commissario Delegato Dottor Giuseppe Romano, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n° 3455 del 5 agosto 2005) con sede in Cengio piazza della Vittoria 12 ( Savona)
E
La Provincia di Cuneo con sede in Cuneo, Corso Nizza, 21, rappresentata dal Presidente pro tempore On.le Avv. Raffaele Costa
PREMESSO CHE
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, n° 2986/99, e s.m.i., all’articolo 1 attribuisce al Commissario Delegato i compiti di:
- provvedere al controllo sull’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all’interno del sito di Cengio;
- provvedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento di interventi di messa in sicurezza e bonifica di loro competenza;
- procedere all’esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
- procedere alla realizzazione delle attività di monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica, interessanti le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e di verifica dell’attività di monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti a ciò obbligati dalla norma vigente;
- il comma 5, del succitato articolo, dispone che il Commissario è altresì delegato a svolgere tutte le attività strumentali, che si rendano necessarie per la compiuta attuazione dei compiti di cui alla citata ordinanza;
- l’articolo 4, della stessa ordinanza, stabilisce che il Commissario delegato possa avvalersi per il compiuto adempimento delle attività assegnate all’ufficio anche degli enti territorialmente competenti, riconoscendo agli stessi le spese sostenute e documentate;
- CONSIDERATO CHE
- per il raggiungimento di un più soddisfacente risultato, si è ritenuto e si ritiene necessario coinvolgere nell’esercizio di tali compiti le amministrazioni territorialmente competenti per materia, anche alla luce di consentire un eventuale subentro senza soluzione di continuità, al cessare dello stato di emergenza;
- il comma 1 lettera b) dell’articolo 20 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, come successivamente modificato ed integrato, attribuisce alle province il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio conseguenti;
- per le ragioni di cui sopra il Commissario Delegato, in precedenza nominato, aveva stipulato in data 13 maggio 2003 apposita convenzione con la Provincia di Cuneo che risulta essere scaduta alla data del 20 dicembre 2004;
- pertanto, si rende oggi necessario sempre per tutte le succitate ragioni, ed al fine di poter svolgere tutte le attività strumentali, che appaiono utili per la compiuta attuazione dei compiti di cui alla citata ordinanza, continuare a coinvolgere la Provincia di Cuneo, per tutte le attività di controllo e di supporto istruttorio all’Ufficio del Commissario Delegato per l’adempimento dei compiti summenzionati;
- detto coinvolgimento non è peraltro limitato alla Provincia di Cuneo, ma ha avuto ed avrà ad oggetto anche altre strutture tecniche ed il personale di tutte le amministrazioni e gli Organi tecnici coinvolti, come le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte e della Liguria, i lavoratori dipendenti del Gruppo Enichem (in particolare della Syndial SpA) distaccati presso l’Ufficio del Commissario Delegato e la Provincia di Savona, nonché eventualmente, laddove risultasse necessario, anche quelle di Asti e/o Alessandria;
SI CONVIENE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante alla presente convenzione.
Articolo2
(Oggetto)
1. Oggetto della presente convenzione sono le attività riguardanti:
a) il supporto a tutte le attività istruttorie dell’Ufficio Commissariale ed alle attività di controllo sulle operazioni di risanamento ambientale, compresi gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, condotte sia nelle aree pubbliche sia in quelle di proprietà Enichem;
b) il supporto istruttorio a tutte le funzioni del Commissario Delegato riguardanti l’accertamento delle irregolarità o delle inadempienze ambientali imputabili ai soggetti tenuti alla bonifica o impegnati nelle operazioni di bonifica, compresi gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza;
c) il supporto istruttorio a tutte le funzioni del Commissario Delegato inerenti allo svincolo delle garanzie finanziarie rilasciate dai soggetti tenuti alle operazioni di bonifica nelle aree private e nelle aree pubbliche, compresi gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, a favore dello Stato, nonché all’eventuale rideterminazione dei valori e/o loro escussione;
Articolo 3
(Compiti della Provincia di Cuneo)
1. La Provincia di Cuneo si impegna ad eseguire le attività di cui alle lett. a), b e c) del precedente articolo, utilizzando a tal fine le proprie strutture, il proprio personale, ovvero incaricando tecnici ed esperti ed acquisendo se necessario beni e servizi per conto dell’ufficio del Commissario Delegato. Al termine della presente convenzione tutti i beni eventualmente acquistati dalla Provincia di Cuneo entro tale periodo rimarranno di proprietà della gestione commissariale e quindi del Ministero dell’Ambiente, ma in uso alla Provincia di Cuneo fino ad apposita richiesta di restituzione o comunque fino alla cessazione dell’attività della gestione commissariale. In ogni caso, entro un anno dal verificarsi di tali eventi, la Provincia di Cuneo, in luogo dei beni, potrà restituire alla gestione commissariale, o per essa al Ministero dell’Ambiente, il controvalore di ogni singolo bene diminuito dell’ammortamento dello stesso. Tutti gli oneri di smontaggio, trasporto e nuova installazione saranno a carico del richiedente.
2. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, la Provincia di Cuneo provvede a costituire un gruppo di lavoro composto di non meno di n° 4 unità, di cui potranno far parte anche esperti esterni. Il Commissario Delegato provvederà a coordinare: il gruppo di lavoro della Provincia di Cuneo (eventualmente integrato dalle province di Alessandria ed Asti), le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente della Liguria e del Piemonte, ed il gruppo di lavoro della Provincia di Savona. Il Commissario Delegato potrà inoltre richiedere che, ai gruppi di lavoro provinciali, vengano aggregate ulteriori unità di personale da impiegare nel proprio ufficio a supporto dello stesso.
3. Inoltre, la Provincia di Cuneo, avvalendosi di tecnici propri o appositamente da essa incaricati, porrà in essere tutte le attività propedeutiche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica delle aree oggetto di intervento, di propria competenza. A tal fine procederà, in corso d’opera, alle verifiche occorrenti all’adozione di tutti gli atti all’uopo necessari, segnalando tempestivamente, anche per iscritto, all’Ufficio Commissariale, ogni profilo di eventuale irregolarità che possa essere di ostacolo al corretto prosieguo dei lavori di bonifica ed, in prospettiva, al rilascio di detta certificazione.
4. La Provincia di Cuneo provvederà a trasmettere, con cadenza mensile, all’Ufficio del Commissario Delegato rapporti sintetici inerenti tutte le attività oggetto della presente convenzione. Provvederà, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni accertamento riguardante le irregolarità e le inadempienze ambientali di cui all’articolo 1, lett. b), eventualmente non condotto insieme a personale dell’Ufficio Commissariale, affinché il Commissario delegato possa adottare gli atti conseguenti.
5. Detti rapporti dovranno dettagliare, sotto il profilo amministrativo e tecnico, i sopralluoghi effettuati, i controlli eseguiti, le indagini svolte. A richiesta dovranno inoltre essere fornite relazioni o pareri sul merito delle attività, di cui all’articolo 1, per consentire al Commissario delegato l’adozione degli atti conseguenti.
6. La Provincia di Cuneo si impegna, altresì, a rendicontare al Commissario Delegato tutte le spese sostenute in maniera documentata. In proposito provvederà a trasmettere trimestralmente idonea rendicontazione a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. La Provincia di Cuneo si impegna a presentare la rendicontazione definitiva e a restituire, dietro richiesta, entro il 31 dicembre 2006, le eventuali somme anticipate eccedenti quelle impegnate.
Articolo 4
(Compiti del Commissario delegato)
Il Commissario Delegato si impegna ad assumere tutti gli atti utili per consentire la corretta esecuzione degli impegni assunti dalla Provincia di Cuneo, a trasmettere tempestivamente alla Provincia tutti i documenti atti ad assicurare il pieno svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché a suggerire ogni iniziativa idonea a cambiare la percezione negativa del territorio oggetto delle attività di bonifica e ripristino ambientale.
Articolo 5
(Rimborso spese)
A titolo di rimborso per tutte le spese sostenute e documentate relative al pieno e corretto svolgimento di tutte le attività previste dalla presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla coperture delle spese di utilizzo delle figure professionali necessarie per addivenire al tempestivo rilascio della certificazione, all’avvenuta conclusione dei lavori di bonifica, il Commissario Delegato impegna a favore della Provincia di Cuneo la somma di € 500.000,00, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato ed esistente presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
Articolo 6
(Modalità di erogazione)
1.A titolo di anticipo sull’importo previsto all’art. 5 verrà accreditato, entro 30 giorni dalla data di firma della presente convenzione, sul conto di tesoreria intestato alla Provincia di Cuneo e tenuto presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cuneo la somma di € 150.000,00.
2. La restante somma sarà versata ad esaurimento dell’anticipo, di cui al comma precedente, documentato sulla base delle rendicontazioni presentate ai sensi e nei termini di cui al comma 6, dell’art. 3. A tale scopo si provvederà mediante anticipazioni commisurate al fabbisogno trimestrale, desunto dalla spesa media dell’anticipo.
Articolo 7
(Durata della Convenzione)
1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31/12/2006, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
Articolo 8
(Rinnovi della convenzione)
Qualora venga nominato, quale Commissario Delegato, un soggetto diverso da quello che ha sottoscritto la presente convenzione, questa potrà essere ulteriormente prorogata rispetto ai termini di scadenza previsti dall’art. 7, mediante una semplice comunicazione commissariale. L’assenza di diniego scritto da parte della Provincia implicherà l’accettazione della proroga da parte della Provincia alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione.
Articolo 9
(Disciplina delle controversie)
1. Tutte le eventuali controversie relative all’applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del Tribunale di Cuneo, su istanza di una delle parti.
Il Commissario Delegato Il Presidente della Provincia di Cuneo

Tuesday, December 27, 2005

protocollo 2000 per la reindustrializzazione

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL SITO
DI PROPRIETA’ DELL’ACNA C.O. S.p.A. in liquidazione








Tra:

il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, nella persona del Sottosegretario di Stato On. Cesare DE PICCOLI;

la Regione Liguria nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Sandro BIASOTTI;

l’Enisud S.p.A. nella persona del Presidente, dottor Roberto NOBILI, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;

ACNA C.O. S.p.A. in Liquidazione, nella persona del dottor Mario CAMOZZI, liquidatore, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell’Enichem S.p.A.;




Premesso che:

· con ordinanza n° 2986 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 Maggio 1999 è stato nominato un Commissario Delegato e sono stati disposti interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell’area riguardante il sito industriale dell’ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida;

· il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato condividendo le priorità relative alla bonifica, messa in sicurezza e reindustrializzazione delle zone interessate dalla presenza di industrie chimiche, intende attivare ogni possibile iniziativa di rilancio e riqualificazione del territorio interessato, tra cui l’istituzione nella provincia di Savona di un Osservatorio locale per la chimica, analogo a quelli già istituiti in altre province a vocazione chimica dall’Osservatorio Nazionale per il Settore chimico, operante presso lo stesso Ministero dell’Industria;





· la Regione Liguria ha provveduto ad inserire nel DOCUP 2000-2006 (che dovrà essere approvato in sede comunitaria) le seguenti tipologie di azioni:

“Sviluppo e rafforzamento del sistema produttivo"
- sostegno dell'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, dirette a favorire sia la messa a punto di piani di fattibilità d'impresa, sia i progetti di investimento previsti negli stessi;
- aiuto all'investimento di imprese esistenti, anche attraverso il risanamento ambientale ed il recupero di aree e fabbricati dismessi, ad ampliamento delle risorse nazionali a valere sulla legge n. 488/1992 per il sostegno agli investimenti e anche tramite la concessione di contributi in conto interesse su prestiti BEI;
- sostegno finanziario delle imprese di nuova costituzione e di quelle esistenti tramite servizi finanziari anche innovativi (prestiti partecipativi, partecipazione al capitale di rischio, garanzie al finanziamento per la realizzazione di investimenti);

“Aiuto agli investimenti immateriali” diretti:
- a sostenere la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nell'impresa, anche attraverso la collaborazione con organismi di ricerca finalizzata a progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (fattibilità, sperimentazione, prototipizzazione);
- all'effettuazione di studi per l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e di sistemi di gestione ambientale finalizzati alla certificazione;
- alla realizzazione di centri servizi comuni, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo;
- a sostenere il processo di internazionalizzazione dell'impresa;

“Azioni di diffusione e trasferimento dell'innovazione” dirette a valorizzare le risorse scientifiche e tecnologiche esistenti in ambito regionale e a rafforzare i rapporti tra il mondo accademico e della ricerca ed il tessuto produttivo locale;

“Azioni dirette al risanamento e miglioramento del sistema ambientale e qualificazione del territorio” di cui potranno beneficiare soggetti pubblici nei seguenti ambiti di rilevante interesse:
- realizzazione di aree industriali e aree ecologicamente attrezzate;
- gestione del ciclo rifiuti a servizio delle attività produttive;
- sviluppo di fonti energetiche alternative e risparmio energetico.

· la Regione Liguria avendo ottenuto l’inserimento nell’Obiettivo 2 dell’area di Cengio intende:
a) finanziare nel sito in questione uno studio di fattibilità, previsto nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, per la realizzazione di un’area ecologicamente attrezzata ai sensi della Legge Regionale 9/99;
b) attuare una azione di sinergia e coordinamento degli interventi, risorse e iniziative pubbliche e private attivabili in tal senso;
c) sostenere la localizzazione di nuove imprese ecocompatibili;

· l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto del Ministro dell’Ambiente 25 ottobre 1999, n° 471, relativamente al completamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza nonché per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti di proprietà dell’ACNA C.O. S.p.A. in Liquidazione nei comuni di Cengio e Saliceto (nel seguito ACCORDO), siglato in data 15 novembre u.s., porterà alla definizione di tempi e modalità degli interventi da realizzare nel sito di Cengio ai fini di favorire l’avvio di nuove iniziative economiche sull’area denominata A2;

· l’ACCORDO, all’art. 6, prevede per l’ACNA C.O. SpA in Liquidazione un impegno ad agevolare il riutilizzo della suddetta area per l’insediamento di attività ecocompatibili, rimanendo demandata a una costituenda società per azioni a maggioranza pubblica, la gestione delle attività di reindustrializzazione dell’area e di reimpiego dei propri lavoratori;

· a tal fine l’Enisud SpA - società del Gruppo ENI specializzata nelle attività di reindustrializzazione - su richiesta di ACNA C.O. SpA in Liquidazione intende formalizzare da subito con la Regione Liguria le intese raggiunte nell’ambito dello stesso art. 6 dell’ ACCORDO;

· il presente Protocollo d’intesa avrà efficacia solamente a condizione che l’ACCORDO venga sottoscritto da tutte le parti interessate e che l’operazione sia approvata dai rispettivi Organi Deliberanti;


Tutto ciò premesso, le Parti stabiliscono quanto segue:

1. il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato si impegna ad attivare ogni possibile iniziativa per il rilancio del territorio, impegnandosi in particolare a costituire presso la provincia di Savona, con il coinvolgimento di tutti i soggetti locali interessati allo sviluppo del settore chimico, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di riqualificazione, un Osservatorio chimico locale che dovrà provvedere, affiancato dall’Osservatorio Nazionale, ad avviare una fase ricognitiva per verificare la possibilità di realizzazione delle azioni previste nel programma di riqualificazione dei Poli Chimici, obiettivo primario dell’Osservatorio per il prossimo anno 2001. L’Osservatorio chimico locale di Savona provvederà pertanto a predisporre un piano di intervento che conterrà, da una parte, la tipologia di produzioni da attrarre, dall’altra, i fabbisogni in materia di infrastrutture, servizi reali, servizi finanziari, risorse umane che, una volta soddisfatti, accresceranno la competitività e quindi la capacità di attrazione del territorio.

2. A fronte dell’impegno di ACNA C.O. SpA in Liquidazione assunto all’Art. 6 dell’ACCORDO e riportato nelle premesse del presente Protocollo d’intesa, l’Enisud SpA e la Regione Liguria condividono l’opportunità che sia costituita, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, una società per azioni mista a maggioranza pubblica con le finalità - meglio specificate nel successivo art. 4 - di indirizzare il processo di reindustrializzazione dell’area denominata A2 del sito di Cengio e di reimpiego dei lavoratori di ACNA C.O. SpA in Liquidazione.

3. A tal fine la Regione Liguria, anche attraverso l’attivazione delle azioni inserite nel DOCUP 2000-2006, si impegna a:
· finanziare nel sito in questione uno studio di fattibilità, previsto nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, per la realizzazione di un’area ecologicamente attrezzata ai sensi della legge regionale 9/99;
· attuare un’azione di sinergia e coordinamento degli interventi, risorse e iniziative pubbliche e private attivabili in tal senso;
· sostenere la localizzazione di nuove imprese ecocompatibili;


· definire con la Provincia di Savona ed altri Enti locali interessati appositi protocolli d’intesa atti a definire in forma concertata le strategie di reindustrializzazione del sito.

4. La costituenda società per azioni avrà come soci l’Enisud SpA e la Regione Liguria o società da essa controllata ed eventuali altri Enti interessati, quali la Provincia di Savona;

5. Obiettivi di massima della costituenda società saranno:
· sviluppo di un piano armonico tendente ad accelerare le operazioni necessarie all’avvio delle future attività industriali, anche mediante adeguate attività promozionali
· individuazione dei soggetti interessati a svolgere attività industriali nel sito ed esame delle iniziative imprenditoriali proposte
· verifica della disponibilità di aree reindustrializzabili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’ACCORDO per l’area denominata A2
· predisposizione di progetti di cessione di aree e/o fabbricati che riguarderanno prioritariamente, ma non esclusivamente, le aree per le quali si sia già pervenuti a un provvedimento finale di certificazione di avvenuta corretta esecuzione dei lavori di caratterizzazione ed eventuale bonifica o bonifica con misure di sicurezza, in conformità ai progetti presentati in ottemperanza all’ACCORDO e approvati dalle autorità competenti;
· approntamento di piani di ricollocazione del personale di ACNA C.O. SpA in Liquidazione da attuarsi contestualmente e in coerenza con i suddetti progetti di cessione dei beni e delle iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione del sito.

6. La costituenda società, nell’ambito dei suddetti obiettivi e su conferimento di opportuni mandati preventivi, curerà la progettazione sia urbanistica sia edilizia degli interventi di ristrutturazione e svolgerà le attività connesse al riuso per scopi produttivi delle aree e dei manufatti (progettazione degli interventi, acquisizione di finanziamenti pubblici, esecuzione di opere e lavori, promozioni delle localizzazioni).
Gli obiettivi verranno raggiunti prioritariamente avvalendosi delle competenze dei soci.

7. L’ACNA C.O. S.p.A. in Liquidazione si impegna a conferire alla costituenda società un mandato senza rappresentanza per la vendita delle aree e/o dei fabbricati resisi disponibili con prezzi, modalità e tempi che saranno determinati concordemente tra la costituenda società e l’ACNA C.O. SpA in Liquidazione ma comunque volti a favorire l’insediamento di nuove imprese e ad agevolare la ricollocazione dei propri lavoratori presso le stesse imprese interessate ai progetti di reindustrializzazione del sito.
I prezzi di vendita dei beni dovranno consentire il recupero a favore della costituenda società dei costi di valorizzazione da essa sopportati; ove ciò non fosse possibile, in caso di infruttuosi tentativi di vendita, la costituenda società e l’ACNA C.O. SpA in Liquidazione valuteranno congiuntamente nuove condizioni di vendita, in coerenza con le finalità dell’intervento pubblico e con gli interessi della procedura di liquidazione.
I prezzi di vendita dei beni, in caso di mancato accordo, saranno determinati da un terzo scelto congiuntamente dalla costituenda società e da ACNA C.O. SpA in Liquidazione.

8. L’ACNA C.O. SpA in Liquidazione, sulla base dei progetti di cessione dei beni e dei piani di ricollocazione del personale elaborati dalla costituenda società nonché delle esigenze della procedura di liquidazione, provvederà a dare corso a quanto di sua competenza.



9. L’ACNA C.O. SpA in Liquidazione e la costituenda società concorderanno eventuali ulteriori intese per il raggiungimento degli obiettivi che le Parti si sono prefissati.


Il Presente protocollo d’intesa viene sottoscritto in n. 4 originali.


Letto, approvato e sottoscritto.



Dicembre 2000



MINISTERO DELL’INDUSTRIA ..........................................


REGIONE LIGURIA ...........................................


ENISUD S.p.A. ...........................................


ACNA C.O. S.p.A. in liquidazione ............................................

laboratorio inca di cengio

http://venus.unive.it/inca/inca_laboratories/pdf/lab_sv_it.pdf

Tuesday, December 20, 2005

Un ACNA poco conosciuta: quella di piacenza

dal giornale:LIBERTA' di lunedì 7 novembre 2005 > Piacenza e Provincia


La testimonianza di una sindacalista che si occupò del "caso-Acna"

«Tumori alla vescica per quattro operai su dieci»

Quella dell'Acna fu veramente una situazione paradossale» premette Clelia Raboni, protagonista - dal 1971 al 1982, come segretaria del settore "chimici" della Cgil - di una vera e propria guerra all'azienda del Gruppo Montedison. «Impiegammo tre anni soltanto per riuscire a fare entrare in fabbrica gli ispettori dell'Enpi (l'ente nazionale per la protezione dagli infortuni) - riferisce la sindacalista - ricordo che una volta per effettuare un sopralluogo dovemmo chiamare i carabinieri! Erano altri tempi, è vero, ma c'era anche il fatto che l'azienda faceva parte di un gruppo molto potente».Nel complesso di via Tramello si viveva in condizioni di grande precarietà per la salute degli operai. «I lavoratori non avevano praticamente alcuna protezione - spiega Clelia Raboni - travasavano solventi a mani nude, comprese le famigerate aniline aromatiche, non c'erano aspiratori e anche gli orari di lavoro erano assolutamente incompatibili con l'esposizione a quel tipo di inquinanti. Buona parte delle proteste, soprattutto quando qualcuno stava male, venivano tacitate con incentivi economici».La più grave conseguenza - secondo un'indagine realizzata all'epoca dalla Cgil - fu che buona parte degli operai dell'Acna si ammalarono. «Il 40 per cento - ricorda la sindacalista -svilupparono nel corso degli anni tumori alla vescica, molti purtroppo sono morti».Fu una battaglia sindacale particolarmente aspra. «Dagli operai delle altre fabbriche piacentine, i dipendenti dell'Acna venivano considerati dei privilegiati - ricorda la Raboni - perché guadagnavano di più, avevano grossi incentivi e premi. I soldi erano lo strumento con cui la proprietà metteva a tacere ogni polemica. Teniamo conto - aggiunge la sindacalista, oggi portavoce dei pensionati Cgil - che molti degli operai dell'Acna provenivano dall'agricoltura - dalle nostre montagne - e non avevano la cultura e la tradizione del movimento operaio. Ed erano per questo più vulnerabili».Ciò nonostante, il sindacato condusse all'interno dell'Acna una significativa battaglia per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. «Trovammo una preziosa alleanza - prosegue Clelia Raboni - nelle organizzazioni sindacali che si occupavano di due realtà molto simili a quella di Piacenza, gli stabilimenti Acna di Milano e Cengio».Poi, all'inizio degli anni '80, quando finalmente la Montedison cominciava ad entrare nell'ordine di idee di dotare i propri stabilimenti delle opportune misure di sicurezza, la fabbrica di Piacenza chiuse i battenti. Parte degli operai furono pre-pensionati e parte accettarono il trasferimento presso altri complessi dello stesso gruppo.G.L.Vai all'articolo su LIBERTA'