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Thursday, March 19, 2009

nuova legge sul danno ambientale:bisogna sorvegliare e partecipare alla definizione dell' accordo!!!

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 208
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di
conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia
di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».

Art. 2.


Danno ambientale


1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di
bonifica e messa in sicurezza di uno o piu' siti di interesse
nazionale, al fine della stipula di una o piu' transazioni globali,
con una o piu' imprese (( interessate, )) pubbliche o private, in
ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica,
degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli
articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di
cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il
risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo', (( sentiti l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e )) la Commissione di valutazione
degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno
schema di contratto, che viene (( concordato con le imprese interessate e )) comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicita' nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire (( ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento )) sullo schema di contratto.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta
giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici
aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. (( Sono fatti salvi gli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli accordi transattivi attuativi di
accordi di programma gia' conclusi a tale data )).
(( 5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresi'
la facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli
stessi, in conformita' alla loro destinazione urbanistica, qualora
l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica,
alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del
progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda,
sia funzionale all'esercizio di un'attivita' di impresa e non
contrasti con eventuali necessita' di garanzia dell'adempimento
evidenziate nello schema di contratto )).
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di
transazione (( nei confronti del )) Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, (( quest'ultimo )), previa diffida
ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il
contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia'
corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di
cui al comma 1.
7. (( I soli proventi )) di spettanza dello Stato, derivanti dalle
transazioni di cui al presente articolo, (( introitati a titolo di
risarcimento del danno ambientale )), sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le
finalita' previamente individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. (( Nei casi in cui
nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente
dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto
pecuniario, le modalita' e le finalita' di utilizzo della quota di
proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del
danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione )).
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure
di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare
uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei
competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno
ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 18, della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
S.O.:

«Art. 18. - 1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della
presente legge possono intervenire nei giudizi per danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
9-bis. Abrogato.
9-ter. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 300, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 300 (Danno ambientale). - 1. E' danno ambientale
qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dell'utilita' assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno
ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni
originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica, che recepisce le direttive
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di
Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre
1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in
modo significativamente negativo sullo stato ecologico,
chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico
delle acque interessate, quali definiti nella direttiva
2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si
applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare
territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte
in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che
crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche
indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione
nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nocivi per
l'ambiente».
- Si riporta il testo dell'art. 28, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione “Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: “Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)”,
“Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)” e “Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)”.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante:
«Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
S.O.:

«Art. 2 (Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento la Commissione tecnico scientifica,
istituita ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
“Commissione di valutazione degli investimenti e di
supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali”.
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e
secondo le direttive generali impartite dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i
seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di
fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento
all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative,
piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli
interventi, iniziative e programmi di competenza del
Ministero;
c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro
o le strutture dirigenziali del Ministero intendano
sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e
giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati
da leggi o regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre membri, tra
cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e
competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita'
della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I
suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si
provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di
organizzazione interni della Commissione».

- Si riporta il testo dell'art. 14-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di
legittimita'».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali) (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».

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