Documenti

DOCUMENTI

Wednesday, May 16, 2007

delibera 39/5142 della regione piemonte del 22-1-2007

Premesso che:

- l’Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regioni è diventato lo strumento convenzionale di più ampia portata tra tutti quelli fino ad oggi disegnati dal legislatore nazionale in materia di programmazione negoziata, all’interno della quale si intende produrre effetti di consolidamento e di allargamento delle politiche di sviluppo locale;

- l’Intesa regionale, sottoscritta il 22 Marzo 2000, oltre a definire gli obiettivi di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale, rappresenta uno strumento di riferimento per la programmazione negoziata e per la realizzazione delle iniziative promosse dai diversi attori;

- la programmazione degli interventi sul territorio regionale si attua attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) tra soggetti pubblici e privati coinvolti per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’APQ, redatto in forma contrattuale, è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano ed è quindi, per definizione, l’istituto attuativo dell’Intesa;

- in data 4 dicembre 2000 la Regione Piemonte ha stipulato con il Ministro dell’Ambiente, il Ministro della Sanità, il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, la Regione Liguria un Accordo di Programma ai fini del completamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, della realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree di proprietà dell’ACNA C.O. in liquidazione ricadenti nel sito si interesse nazionale di “Cengio e Saliceto” nonché delle azioni volte a promuovere il riutilizzo dell’area per lo sviluppo di attività produttive ecocompatibili;

considerato che con nota prot. GAB/2006/12244/BO2 del 22 dicembre 2006 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel riconoscere alla Regione Piemonte di avere i territori più colpiti dall’attività dell’ACNA e pertanto di avere maggiori esigenze di risanamento ambientale delle aree pubbliche, si impegna a riconoscere alla Regione medesima un finanziamento non inferiore a € 10.000.000.00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la realizzazione degli interventi di bonifica nonché per il rilancio economico della Valle del Bormida;

considerato che le nuove risorse finanziarie attribuite alla Regione Piemonte sono finalizzate agli obiettivi di rilancio dello sviluppo della Valle Bormida;

dato atto peraltro che il raggiungimento di tale obiettivo necessita di risorse economiche e finanziarie cospicue, rinvenibili anche dall’indennizzo del danno ambientale la cui determinazione è in fase di definizione;

vista la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2006 con la quale il Direttore della Direzione Qualità della Vita viene autorizzato all’assunzione dell’impegno di € 6.500.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 7082 – U.P.B. 1.2.3.1, PG 02, dell’esercizio finanziario 2006;

visto il Decreto Direttoriale prot. n. 3250/QdV/DI/G/SP del 29 dicembre 2006 con il quale è stata impegnata la somma di € 6.500.000,00 a favore della Regione Piemonte per le finalità sopra indicate;

dato atto che con questa prima assegnazione di € 6.500.000,00 è possibile avviare la realizzazione di un primo programma d’interventi riguardanti il settore del servizio idrico integrato, e contestualmente riservare la somma di € 400.000,00 per le attività di studio e indagini necessarie alla definizione di un programma d’intervento relativo al settore delle bonifiche e della riqualificazione ambientale, la cui attuazione sarà possibile con le future assegnazioni pari a complessive € 23.500.000,00;

dato atto che per la completa utilizzazione della prima assegnazione di € 6.500.000, è stato predisposto, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, lo schema di Accordo di Programma allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di prevedere all’interno schema di Accordo di Programma di cui sopra la seguente destinazione della somma disponibile di € 6.500.000,00:

a) € 5.500.000,00 alla realizzazione degli interventi, puntualmente definiti nella sezione attuativa, che perseguono l’obiettivo di realizzare, nei Comuni inseriti nella perimetrazione dell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale, le infrastrutture prioritarie afferenti al servizio idrico integrato, secondo le previsioni programmatiche dei piani d’ambito territoriali;
b) € 1.000.000,00 alla realizzazione degli studi di approfondimento e delle verifiche necessarie alla migliore definizione delle soluzioni tecniche possibili per gli interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale del fiume Bormida, che formeranno la sezione programmatica, da definirsi entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo.

Dato atto che al finanziamento e all’avvio della realizzazione degli interventi della sezione programmatica, di cui alla precedente lettera b), si provvederà con un successivo Atto integrativo dell’Accordo di Programma in argomento, nel quale saranno inserite proposte coerenti con gli obiettivi e con i criteri dell’Accordo medesimo, ma che attualmente non dispongono dei necessari approfondimenti tecnici e progettuali nonché delle condizioni finanziarie per essere attivati.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale;

udita la relazione dell’Assessore competente;

vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ed in particolar modo il suo art. 2, comma 203, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

richiamata l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Piemonte del 22 marzo 2000;

vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 articolo 1, comma 4, che ha identificato il sito di bonifica di interesse nazionale di Cengio e Saliceto;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza derivante dalla condizione di crisi socio-ambientale dell’area riguardante il sito industriale dell’ACNA C.O. in liquidazione ricadente nei territori comuni di Cengio in provincia di Savona, Saliceto in Provincia di Cuneo e del Fiume Bormida;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006 che proroga fino al 31 dicembre 2007 lo stato di emergenza nel solo territorio del Comune di Cengio in Provincia di Savona;

visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

visto il Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233, reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

a voti unanimi,


d e l i b e r a

1. di destinare le risorse finanziarie di € 6.500.000,00 impegnate a favore della Regione Piemonte con il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3250/QdV/DI/G/SP del 29 dicembre 2006, alla realizzazione del programma d’interventi richiamato nelle premesse e analiticamente riportati all’articolo 4 “ Quadro degli interventi” dello schema di Accordo di programma allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare la Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche di provvedere al perfezionamento e sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui sopra, autorizzando il Direttore ing. Salvatore De Giorgio a provvedere agli eventuali adeguamenti e integrazioni necessari a seguito della concertazione con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

l' ordinanza con i poteri eccezionali al commissario Romano

O.P.C.M. 30-3-2007 n. 3577Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale. (Ordinanza n. 3577). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83.
O.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 3577 (1).
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale. (Ordinanza n. 3577).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti Comuni sino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006 recante la proroga dello stato di emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio nella regione Liguria sino al 31 dicembre 2007 con cui il Commissario delegato già titolare dei precedenti poteri è stato confermato Commissario delegato;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3555, del 5 dicembre 2006;
Considerato che, al fine di addivenire celermente alla conclusione delle attività finalizzate al superamento dello stato di emergenza, si rende necessario prevedere procedure accelerate per la realizzazione degli interventi commissariali;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di cui alla nota del 13 marzo 2007;
Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 30 marzo 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

1. 1. Il commissario delegato, allo scopo di definire procedure accelerate per la risoluzione del contesto emergenziale, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. L'approvazione del parte del commissario delegato del progetto definitivo, sentiti i competenti uffici della Regione, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti senza necessità di espletamento di fasi di pubblicità e partecipazione, nonchè approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.
5. L'approvazione da parte del commissario delegato del progetto esecutivo e di sue eventuali varianti costituisce permesso di costruire.

2. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, e dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3555, del 5 dicembre 2006 il commissario delegato è autorizzato a derogare, in aggiunta alle disposizioni di legge contenute nelle ordinanze in premessa richiamate, ove ritenuto indispensabile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, anche alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 281);
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;
legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18 «Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia» articoli 19, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102;
legge della Regione Liguria 16 agosto 1995, n. 43 «Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento» articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
legge della Regione Liguria 24 marzo 1999, n. 9 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998 nel settore Sviluppo economico e attività produttive» articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19;
legge della Regione Liguria 20 agosto 1998, n. 27 «Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro» articoli 2 e 4;
legge della Regione Liguria 28 gennaio 1993, n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» articoli 26 e 27.

3. 1. Per definire ogni utile azione volta ad assicurare la più ampia informazione in ordine alle iniziative assunte, nonchè per assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel sito di interesse nazionale di Cengio è istituito, per la durata dello stato di emergenza, con apposito provvedimento del commissario delegato, un Osservatorio ambientale presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante della regione Liguria e da un rappresentante della provincia di Savona. Con il medesimo provvedimento verrà determinato il relativo compenso da corrispondere ai predetti soggetti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato.

4. 1. Allo scopo di individuare, accertare e quantificare l'entità del danno ambientale derivante dal sito di interesse nazionale Acna di Cengio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per la durata dello stato di emergenza di tre esperti, di cui uno prescelto tra magistrati amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Il relativo compenso verrà definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato.

5. 1. Il commissario delegato provvede altresì alla realizzazione di iniziative localizzate all'esterno del perimetro dell'area industriale, finalizzate al riutilizzo produttivo del sito.

6. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

interrogazione in Regione Piemonte del Consigliere Manolino

Al Presidente del Consiglio regionale
Avv. Davide GARIGLIO

All’Assessore Nicola DE RUGGIERO
Ambiente – Parchi – Risorse Idriche

INTERROGAZIONE


a risposta orale in Aula
a risposta orale in Commissione
a risposta scritta


OGGETTO: Bonifica ACNA e Valle Bormida.

Premesso che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 18 marzo 1999, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto, rientrante tra i siti interessati dal programma di bonifiche di interesse nazionale individuati dall'art. 1, comma 4, della legge 14 dicembre 1998, n. 426;
- alla fine dell’anno 2006 molte amministrazioni della Valle Bormida piemontese, tra le quali il comune di Acqui Terme, hanno richiesto che cessasse lo stato di emergenza non sussistendo più i motivi per la gestione emergenziale, in quanto pur non essendo stata completata la bonifica, è stata realizzata la messa in sicurezza d’emergenza;
- il Governo non ha accolto tale richiesta decretando la prosecuzione dello stato di emergenza per il solo territorio di Cengio, per cui la bonifica di un sito di interesse nazionale, fino a quel momento gestita unitariamente, è stata incomprensibilmente suddivisa in base all’appartenenza ai rispettivi territori regionali;
- come “contentino”, con l’evidente intento di tacitare la Regione Piemonte e le amministrazioni locali, il Ministero dell’Ambiente si è impegnato a riconoscere alla Regione Piemonte 30 milioni di Euro per la Valle Bormida.
Considerato che:
- una prima tranche di questi fondi, pari a 6,5 milioni di Euro, è stata subito stanziata dal Ministero dell’Ambiente e, eccezion fatta per il milione di Euro assegnato ad ARPA e CREB, con Delibera della Giunta Regionale del 22 gennaio, è stata destinata per opere inerenti il ciclo idrico, senza che siano stati consultati in alcun modo gli enti locali interessati. Addirittura una parte di questi fondi è stata destinata per opere da realizzarsi in comuni, che in nessun modo sono stati interessati dall’inquinamento dell’ACNA di Cengio, in quanto localizzati sull’altro ramo della Bormida di Spigno;
- questo mentre non vi è alcuna certezza sulle modalità di bonifica dei terreni gravemente contaminati localizzati nel territorio del Comune di Saliceto, nonché sulla copertura finanziaria relativa a questi interventi;
- in data 10 aprile è stata quindi pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale”;
- i contenuti di questa ordinanza rappresentano ulteriore fonte di grave preoccupazione in merito al buon esito delle attività di bonifica del sito di Cengio-Saliceto e della Valle Bormida per i seguenti motivi:
- dopo quasi 10 anni la Regione Piemonte, gli Enti Locali piemontesi, le associazioni operanti per la tutela del territorio e i cittadini sono di fatto definitivamente estromesse da qualsiasi possibilità di controllo sulle attività in corso di realizzazione nel sito ex ACNA;
- il potere di deroga dell’attuale Commissario Dr. Romano alle vigenti disposizioni di legge viene ulteriormente ampliato;
- all’iter procedurale viene impressa una accelerazione tale da rendere impossibile un approfondita valutazione dei progetti da parte degli enti competenti che, a tal fine, avranno a disposizione non più di una settimana di tempo;
- all’interno dell’Ordinanza non si parla più della bonifica del sito di Cengio/Saliceto e della Valle Bormida (il termine “bonifica” non compare nemmeno una volta all’interno del testo!);
- al Commissario Dr. Romano viene conferito il potere di provvedere “alla realizzazione di iniziative localizzate all'esterno del perimetro dell'area industriale, finalizzate al riutilizzo produttivo del sito”, prefigurando in questo modo la possibilità concreta di distrazione di fondi destinati per legge alla bonifica del sito in questione.
SI INTERROGA
l’Assessore competente al fine di conoscere:
- quali siano stati i criteri adottati per l’assegnazione dei fondi stanziati dal Ministero dell’Ambiente;
- a che punto siano le attività per la bonifica dei terreni contaminati localizzati nel Comune di Saliceto;
- quali concrete garanzie abbia la Giunta Regionale, in merito alla prosecuzione della bonifica nel territorio di Cengio visto che, contrariamente al passato, non è più possibile esercitare alcun forma diretta di controllo sulle attività in corso;
- come intenda attivarsi la Giunta Regionale del Piemonte affinché venga impedita la distrazione di fondi destinati alle attività di bonifica del sito di interesse nazionale Cengio/Saliceto e Valle Bormida, così come invece prefigurato dall’art. 5 della sopracitata Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Torino, 7 maggio 2007


PRIMO FIRMATARIO

Thursday, May 03, 2007

un blog della provincia di alessandria sul bormida

http://www.ambiente.al.it/index.php?idservice=220&idarea=27

vedere anche:

http://www.ambiente.al.it/index.php?idservice=196