Documenti

DOCUMENTI

Friday, December 30, 2005

circolare INPS su Benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA

ecco il link:

http://www.amblav.it/Download/INPS-Circolare_n116_11-11-2005.pdf



ecco la bozza del documento:


Direzione Centrale
delle Prestazioni


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 11 Novembre 2005 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 116 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di
Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine.
Riconsiderazione della disposizione contenuta nella legge 24 dicembre
2003, n. 350, articolo 3, comma 133.


SOMMARIO: I lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da
cloro, nitro e ammine, hanno diritto al beneficio previdenziale consistente
nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia a
fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.

Introduzione
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, all’articolo 3, comma 133, così dispone: “I benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro,
nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di
esposizione, a decorrere dal 2004”.

Con circolare n. 78 del 2004 sono stati forniti i criteri applicativi del citato articolo 133 in
conformità alle osservazioni a suo tempo formulate in materia dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Al punto 1- “Entità del beneficio pensionistico” della richiamata circolare n. 78, è stato
precisato che “In applicazione della disposizione citata, tenuto conto della modifica
operata dall’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326, in favore dei
lavoratori interessati, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine,
indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai
soli fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche ai
fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima.”
A seguito di una riconsiderazione della disposizione in oggetto e della ratio ad essa
sottostante, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 21 ottobre 2005,
ha precisato che “la disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del
beneficio previdenziale, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992
riconosciuto dall’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello
stabilimento ex Acna di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previdenti alla data del 2
ottobre 2003”.
Pertanto, a modifica dei criteri applicativi indicati al punto 1 della citata circolare n. 78 del
2004 si forniscono le seguenti istruzioni in conformità alle osservazioni da ultimo
formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel contempo si confermano le istruzioni fornite negli altri punti della citata circolare n.
78.
1- Entità del beneficio pensionistico
In favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al
rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla
prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.
2- Ricostituzioni
Le pensioni già liquidate o ricostituite con il riconoscimento del beneficio pensionistico in
applicazione delle istruzioni fornite al citato punto 1 della circolare n. 78, devono essere
ricostituite secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.
Gli importi arretrati spettanti per effetto della moltiplicazione dei periodi di esposizione per
il coefficiente di 1,5, utile per il diritto e per la misura della prestazione, in luogo di quelli in
precedenza corrisposti per effetto dell’applicazione del coefficiente di 1,25 ai soli fini della
misura della prestazione, sono da riconoscere con decorrenza non anteriore al 1° febbraio
2004, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003.
3- Procedure
Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state modificate
al fine di attribuire i benefici previdenziali di cui trattasi.
Con apposito messaggio verranno comunicate le relative istruzioni operative.
Il Direttore Generale
Crecco

0 Comments:

Post a Comment

<< Home